Descrizione
La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.
Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:
- nel testamento
- iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.
Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa e sottoscritta (processo verbale) firmata di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata dalla maggioranza assoluta (quindi almeno dalla metà più uno di essi).
La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 79).
La cremazione avviene in appositi forni crematori distribuiti su tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
- affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.
Approfondimenti
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto, fuori dai centri abitati e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
L'autorizzazione alla dispersione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
- disposizione testamentaria del defunto resa davanti a un notaio
- iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati (l'iscrizione alle associazioni vale anche contro il parere dei familiari)
- testamento olografo che successivamente al decesso andrà registrato e pubblicato da un notaio
- in mancanza di volontà espressa in vita dal defunto in forma scritta ma solo orale è possibile procedere alla dispersione delle ceneri con:
- dichiarazione sottoscritta dal coniuge davanti all’ufficiale dello stato civile
- dichiarazione sottoscritta davanti all’ufficiale dello stato civile dal parente più prossimo e, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza di essi (in assenza del coniuge).
La dispersione delle ceneri deve essere eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.
La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Se le ceneri sono già state seppellite, l'autorizzazione deve essere chiesta al Comune in cui si trova il cimitero.
È possibile disperdere ceneri:
- all'interno del cimitero nel cinerario comune o nel giardino delle rimembranze
- fuori dal cimitero in aree private, all'aperto, con il consenso dei proprietari. È vietato all'interno di centri abitati così come definiti dal Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 3, com. 1, num. 8
- in natura, quindi in mare, nei laghi e nei fiumi solo nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
È reato:
- disperdere ceneri senza aver consegnato la dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso
- disperdere ceneri diversamente da quanto indicato dal defunto
- abbandonare l'urna.
Le ceneri di una persona possono essere affidate a parenti o altre persone:
- quando il defunto ne ha manifestato la volontà
- su volontà del coniuge o, in mancanza, del parente più prossimo; se esistono più parenti di pari grado, è sufficiente la maggioranza assoluta.
Le ceneri devono essere raccolte in un'apposita urna su cui devono essere indicati il nome, il cognome, la data di nascita e di morte del defunto.
L'urna dovrà essere conservata in luogo protetto e confinato.
Per ottenere l'affidamento delle ceneri è necessario presentare un'apposita dichiarazione al Comune dove è avvenuto il decesso.
Se l'affidatario o i suoi eredi vogliono recedere dall'affidamento, le ceneri possono essere consegnate al cimitero per la tumulazione o per la deposizione nel cinerario comune.
L'addetto del forno crematorio o del cimitero che consegna l'urna funeraria deve registrare la consegna e trasmettere le informazioni al Comune dove è avvenuto il decesso.
Copia della documentazione deve essere conservata:
- dal Comune dove è avvenuto il decesso
- dal responsabile del forno crematorio o del cimitero, per le urne precedentemente tumulate
- da chi prende in consegna l'urna.
Il Comune dove è avvenuto il decesso può verificare periodicamente se le ceneri sono conservate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.
In caso di decesso del dichiarante l'urna viene trasferita al cimitero.
La cremazione di un defunto deve essere prenotata al forno crematorio.
Per poter prenotare è necessario possedere l'autorizzazione:
- alla cremazione rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso
- al trasporto rilasciata dal Comune dove è avvenuto il decesso. Su questa autorizzazione deve anche essere indicata la destinazione delle ceneri dopo la cremazione.
Il defunto non deve avere apparecchiature, come gli stimolatori cardiaci, che possano causare danni all’impianto di cremazione e all'ambiente.
L'urna con le ceneri è consegnata al richiedente dal giorno lavorativo successivo a quello della cremazione.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
- affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.
Le tariffe del servizio di cremazione si differenziano in base alla residenza e alla forma del defunto (cadavere, resti mortali o ossari).